L’episodio è avvenuto in un noto istituto superiore bolzanino. L’insegnante, proveniente dalla Pusteria, per frequentare in quella scuola un corso di aggiornamento pomeridiano, si è vista negare l’accesso da parte del dirigente, poiché sprovvista di Green Pass e tampone. Peccato, però, che la docente fosse regolarmente esentata dalla vaccinazione, come pure dall’obbligo di sottoporsi al tampone, secondo quanto prevede in questi casi la normativa vigente. A nulla sono serviti precisazioni e chiarimenti dell’insegnante e l’invito della stessa rivolto al dirigente affinché si attenesse alla legge. Tutto invano. “Mi ero presentata con il certificato rilasciatomi dal mio medico di medicina generale, aderente alla campagna vaccinale, come specificato dalla circolare 35309 del 4 agosto scorso (il link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf). Tuttavia il dirigente ha dapprima messo in discussione la validità del certificato, sostenendo che potesse essere rilasciato solo da un medico vaccinatore e, successivamente, mi ha richiesto l’esito del tampone. Ho addirittura pregato il dirigente di contattare il mio medico”. La circolare parla chiaro: “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”. Il dirigente è però andato “oltre”, pretendendo dall’insegnante che esibisse l’esito del tampone. Così l’ordinanza presidenziale n. 29 del 27 agosto (il link: file:///C:/Users/user/Downloads/1118610_579106_Dringlichkeitsmassnahme_Ordinanza_Nr29_27.08.2021.PDF): “fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale che presta servizio nelle istituzioni di cui al punto 1) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021. Questo obbligo vale anche per il personale universitario, nonché le studentesse e gli studenti universitari. Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, per i quali è fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus Sars-CoV-2”. Di fronte al diniego del dirigente, l’insegnante ha contattato le forze dell’ordine, “che hanno preso atto della circostanza, ma non hanno ritenuto opportuno intervenire per via della loro scarsa conoscenza della normativa specifica”, spiega la docente. In preda allo sconforto, quest’ultima ha dovuto fare mestamente ritorno a casa. L’ingiustizia subita le ha causato un forte senso di ansia e di oppressione, cosicché è stata costretta a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. La vicenda rischia ora di finire in tribunale: l’insegnante ha infatti intenzione di adire le vie legali.