ESCLUSIVO. Danno da vaccino: cosa dice la legge. Il punto con l’avvocato Gianluca Valeriani

La tematica è complessa e delicata. Come comportarsi quando si ha il sospetto di avere subito una reazione avversa causata da un farmaco? Cosa fare qualora si tema di essere stati danneggiati da un vaccino? Qual è la differenza tra indennizzo e risarcimento? Pur essendo rare e comunque sempre da dimostrare, le conseguenze gravi legate alla somministrazione di qualsiasi medicinale rappresentano ugualmente una realtà che non può essere ignorata. Abbiamo affrontato la questione con l’avvocato del Foro di Roma, Gianluca Valeriani, consulente legale del Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, un’associazione di rilievo nazionale a tutela di persone danneggiate da vaccino. Il professionista è tuttora impegnato a rispondere ai dubbi e ai quesiti posti da coloro i quali hanno voluto o sono stati costretti ad aderire alla campagna vaccinale più imponente di tutti i tempi: quella anti-Covid.
 
Avvocato, innanzitutto perché per il vaccino anti-Covid non sussiste l’obbligatorietà ma è imposto un obbligo “mascherato”, attraverso il Green Pass?
“Non è previsto l’obbligo, se non per alcune categorie professionali, in quanto si tratta di farmaci ancora in fase sperimentale e che hanno ottenuto dagli enti regolatori un’autorizzazione condizionata. La loro sperimentalità si evince anche dal consenso informato, che viene fatto sottoscrivere ai vaccinandi”.
 
Qual è, per l’appunto, il passaggio chiave del consenso informato per i vaccini anti-Covid?
“Nel consenso è riportato a chiare lettere che non sono noti i danni nel medio e nel lungo periodo. Si tratta di vaccini innovativi, che ci auguriamo tutti non causino conseguenze negative, altrimenti saremmo di fronte a una catastrofe. L’utilizzo di quelli a vettore virale è stato fortemente limitato, a differenza degli altri, a mRNA. Prossimamente verrà immesso sul mercato dell’UE anche un vaccino “tradizionale”, prodotto da Novavax”.
 
In che cosa consiste la farmacovigilanza? Chi e come segnala gli effetti avversi sospetti?
“La farmacovigilanza è in capo ad AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco, ndr). Le segnalazioni delle reazioni avverse sospette vanno inviate dal personale sanitario oppure dal soggetto vaccinato: è però fondamentale che vengano trasmesse tutte, indipendentemente dalla loro entità (il link di VigiFarmaco: https://www.vigifarmaco.it/,  ndr)”.
 
Danno da vaccino: come si dimostra la sua correlazione?
“Il nesso causale viene determinato dalla commissione medico-ospedaliera, composta da ufficiali superiori delle Forze Armate. Qualora la C.M.O. non ritenga sussistere il nesso è necessario rivolgersi al giudice del lavoro, previdenza e assistenza. Fino al 2017, quando si ricorreva in giudizio bisognava citare solo il Ministero della Salute. Poi, con la legge Lorenzin, è cambiato tutto: ai sensi dell’articolo 5 bis si deve citare anche AIFA. Ciò altera processualmente la parità tra le parti, poiché non si tratta più di un confronto tra “uno contro uno”, ma tra “uno contro due”, ci sarà una doppia notifica, l’AIFA si costituirà in giudizio con una autonoma memoria difensiva che rafforzerà la linea processuale del Ministero della Salute: in sostanza si è creata una disparità processuale prima inesistente”.
 
Il danneggiato da vaccino ottiene un indennizzo oppure un risarcimento? Qual è la differenza?
“L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92 per le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie è una misura assistenziale. Mi preme osservare che, nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie -come nel caso di quelle anti-Covid per il personale sanitario- il vaccinato danneggiato potrà richiedere l’indennizzo che è previsto, appunto, per i danni derivati da vaccinazioni obbligatorie. In presenza di vaccinazioni “raccomandate” o volontarie, invece, si prospettano altri scenari”.
 
Quali?
“Si presenta dapprima una domanda all’Asl di residenza, la quale la trasmetterà alla competente commissione medico-ospedaliera, composta da medici militari, che dovrà stabilire la sussistenza del nesso causale, tra vaccino e danno: cosa che raramente accade”.
 
A quel punto che si fa?
“Se il nesso causale non viene riconosciuto dalla C.M.O., è necessario presentare un ricorso gerarchico al Ministero della Salute, che tuttavia normalmente confermerà il giudizio della commissione medico-ospedaliera”.
 
L’ultima strada…
“L’istituzione della causa davanti al giudice del lavoro, previdenza e assistenza, il quale, trattandosi di vaccino non obbligatorio ma fortemente raccomandato potrà effettuare un rinvio alla Corte Costituzionale. Nella sentenza del 14 dicembre 2017 n. 268 la Corte Costituzionale ha stabilito l’erogazione dell’indennizzo anche nei confronti di chi si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale, che viene semplicemente “raccomandata”. Va da sé che dovranno seguire questo iter pure i danneggiati da vaccino anti-Covid, per i quali non era prevista l’obbligatorietà”.
 
La procedura è laboriosa: ritiene che molti danneggiati rinunceranno a chiedere l’indennizzo?
“Questo no, ma i tempi della giustizia italiana sono lunghi. Diciamo che, per ottenerlo, potrebbero occorrere anni”.
 
E per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento?
“La procedura è più complessa e costosa. L’indennizzo consiste in un ristoro assistenziale, ai sensi della legge 210/92. Per ottenere il risarcimento del danno, invece, si deve intentare una causa dinanzi al Tribunale Civile, in quanto non è sufficiente dimostrare il nesso causale, ma anche la colpa sanitaria. In pratica bisogna dimostrare che il vaccino non sia stato conservato correttamente o che sia avvenuto un incidente in fase di produzione oppure che non siano stati applicati correttamente i protocolli, etc… “.
 
Come nel caso dei malcapitati ai quali sono state somministrate più dosi contemporaneamente?
“Sì, a condizione però che dimostrino di avere subito realmente un danno, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, altrimenti non se ne fa nulla”.
 
A quanto ammontano, normalmente, le richieste di liquidazione del danno?
“Dipende dall’età del danneggiato e dalla gravità del danno, quelle per un risarcimento possono arrivare anche a due milioni di euro. Normalmente il danno viene quantificato da un CTU basandosi sui criteri per la quantificazione del danno biologico previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano o di quelle del Tribunale di Roma. Discorso diverso per gli indennizzi, per i quali si applica la tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 . Preciso, però, di riferirmi ai dati riguardanti i danni causati dai vaccini noti”.
 
Perché, adesso, gli scenari potrebbero cambiare?
“Le tabelle di riferimento restano le stesse. Tuttavia, con gli attuali prodotti anti-Covid stiamo entrando in un nuovo mondo di danni da vaccino. Finora, il nostro specialista di riferimento era quasi sempre il neurologo. Pur sottolineando il fatto che nessun farmaco è sicuro al 100%, adesso abbiamo a che fare con reazioni diverse, quali trombosi, miocarditi e altre patologie”.
 
Tra il 2021 e il 2022 arriveranno terapie ufficiali e nuovi vaccini (anche “tradizionali”). Una volta approvate le nuove opzioni terapeutiche potrebbe venire meno la pressione sull’obbligo vaccinale e sul Green Pass?
“Bisognerebbe conoscere le reali intenzioni del Governo: se l’obiettivo è il raggiungimento di una determinata percentuale di vaccinati, allora è plausibile che, superata quella soglia, cadano i vari provvedimenti. Non dimentichiamoci, fra l’altro, che il Green Pass coinvolgerà anche gli studenti universitari, per i quali va comunque garantito il diritto allo studio. È impensabile, infatti, che uno studente debba farsi carico dei costi dei tamponi, alternativi al vaccino, imposti ogni quarantotto ore, senza considerare l’invasività del test, così spesso ripetuto”.
 
Qual è il Suo parere relativamente alla somministrazione del vaccino anti-Covid ai minori?
“Numerosi medici hanno riscontrato più rischi che benefici, al riguardo. Non sarebbe forse il caso di attendere l’esito di ulteriori studi oppure l’arrivo di altri vaccini? Nella sentenza 258/94 la stessa Corte Costituzionale faceva riferimento al principio di precauzione: ritengo sia giunto il momento di applicarlo, soprattutto nei confronti dei giovani”.

Foto, Gianluca Valeriani